Art. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere:

          a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione:

              1) sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

              2) sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

 

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          b) iniziative volte a incentivare la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, adeguando gli interventi alle peculiarità dei terreni, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni e dalle province autonome. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano i contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati per:

              1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

              2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque specie e delle loro parti.